Fonte:
Il Sole 24 Ore
Dal
1° febbraio banche obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo
dall'estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche (a meno di
precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare
che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Entra così in
vigore l'articolo 4, comma 2, Dl n. 167/90 modificato dalla legge 97/2013) che
assoggetta a ritenuta d'acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata,
percepito da una persona fisica. Le
specifiche applicative si trovano nel provvedimento n. 2013/151663 del
direttore dell'agenzia dell'Entrate del 18 dicembre scorso e il prelievo è
frutto della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall'estero e
diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale
imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che
riceva la somma sul proprio conto corrente. Tuttavia, i primi versamenti
all'erario da parte degli intermediari (principalmente le banche) andranno
effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute
maturate dall'1 febbraio fino al 30 giugno (e quindi accantonate e con gli
interessi). Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese
successivo all'effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i
contribuenti che riceveranno un bonifico dall'estero sul proprio conto
personale - e non professionale o d'impresa - sarà applicata la ritenuta, a
titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale
dei redditi.
Si
tratta, quindi, di una vera e propria "trattenuta" che non sarà
applicata solo nel caso in cui il contribuente dimostri che l'importo ricevuto
o bonificato non abbia una connotazione reddituale ma solo ed esclusivamente
patrimoniale: ad esempio, il bonifico in entrata potrebbe essere una
restituzione di un finanziamento effettuato negli anni passati, oppure la
restituzione di una caparra, data per la conduzione di una casa in locazione
all'estero. Complesso, però, il meccanismo che prevede un ruolo primario al
funzionario di banca che deve ricevere la dichiarazione del contribuente e
valutarla. In ogni caso, che si effettui la ritenuta o meno, il nominativo del
percipiente andrà segnalato dalla banca all'agenzia delle Entrate. E il
contribuente ha tempo fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello della
trattenuta per attestare l'impropria applicazione della ritenuta e chiedere
alla banca la restituzione.
È
importante ribadire che la ritenuta non si applica alle persone fisiche che
ricevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro
autonomo e quando la riscossione non avvenga tramite l'intervento di un
intermediario finanziario.
Secondo
il provvedimento, il contribuente potrà esimersi dall'assoggettamento
all'imposizione mediante l'esibizione di una autocertificazione, possibilmente
preventiva, rispetto alla movimentazione finanziaria: purtroppo, però, lo
stesso provvedimento non chiarisce ancora la valenza temporale di tale
autocertificazione. Per prassi si ritiene che la presentazione di tale
dichiarazione possa coprire, almeno, l'intero periodo d'imposta nel caso in cui
si inserisca, all'interno della medesima, una breve descrizione preventiva sui
flussi futuri che riguardino la medesima fattispecie giuridica. Come si evince
dal tenore del provvedimento, non esiste neppure uno standard per
l'elaborazione dell'autocertificazione ma, certamente, vi dovrà essere una
"quadratura" fra beni e capitali detenuti all'estero (quadro RW del
modello Unico) e i flussi reddituali in entrata: è probabile insomma che
l'intermediario oltre alla autocertificazione possa richiedere al soggetto
passivo l'esibizione del quadro RW dal quale si dovrà evincere quale bene abbia
originato il flusso monetario in entrata.
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